Decisione 2 febbraio 1950 - 26 luglio 1950, n. 14

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 2 febbraio 1950 26 luglio 1950, n. 14

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 30 dicembre 1949, concernente:«Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

 

Presidente : SCAVONETTI; Relatore : VASSALLI: P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti CARNELUTI, ORLANDO CASCIO).

 

 

(omissis)

Ritenuto che la legge votata dall'Assemblea regionale il 30 dicem­bre 1949, avendo per oggetto l'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanzia­rio 1949-50, i quali al cap. 154 dello stato di previsione dell'entrata re­cano « Fondo di solidariet nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana (acconto) L. 30 mi­liardi e al cap. 562 dello stato di previsione della spesa « Fondo da ripartire per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, e in particolare di lavori connessi allattuazione della riforma agraria e fondiaria ed integrazione delle spese cui a tal fine provvede direttamente lo Stato, L. 30.000.000.000 , stata impugnata dal Commissario dello Stato per violazione dell'ar­ticolo 38 dello Statuto regionale, sotto il duplice punto di vista, che non sarebbe stato predisposto il piano economico per l'impiego del fondo, prescritto dal suddetto articolo, e che rientrerebbe esclusiva­mente nella competenza dello Stato provvedere in merito al contribu­to di solidariet nazionale, mediante apposita legge, come prescrive l'art. 119, comma 3, della Costituzione nazionale, sicch la Regione, «legiferando in materia, avrebbe ecceduto la sua prerogativa e invaso i poteri spettanti agli organi nazionali; nonch per violazione dellart. 81 comma 4 della Costituzione nazionale.

Ritenuto che la difesa del Commissario dello Stato chiarisce nella sua memoria a stampa del 21 gennaio come il Commissario siasi « preoccupato che la sua acquiescenza alla inclusione d'una simile en­trata nel bilancio regionale potesse essere interpretata come adesione, da parte dello Stato, al versamento della rispettiva somma nel bilancio 1949-50: onde il motivo di ricorso in esame e, dopo essersi proposto la obiezione d'un difetto d'interesse nel ricorrente, in quanto con l'in­clusione di quell'entrata nel bilancio della Regione non siasi preteso far obbligo allo Stato di versare la somma corrispondente, osserva: «se l'Alta Corte dichiarasse questo difetto di interesse cos motivato, il gravame avrebbe gi raggiunto lo scopo che si propone; e che la di­fesa della Regione, nella sua memoria a stampa del 26 stesso mese affermata la legittimit dell'operato del Governo e della Assemblea siciliana in relazione alle norme che presiedono alla formazione dei bilanci degli enti pubblici, e affermato essere la disposizione dell'ar­ticolo 38 dello Statuto norma giuridica perfetta, attributiva di diritti e di obblighi con efficacia immediata, dichiara di non contestare che il credito della Regione « sia da determinarsi bilateralmente (o giudizialmente), attendendo ci al quantum e non all'an debeatur ;

Ritenuto, per quanto concerne le questioni pregiudiziali, sulle quali ebbe a versare particolarmente il Pubblico Ministero, che il ricorso all'Alta Corte proponibile ai sensi dell'art. 25 dello Statuto regio­nale, che devonsi cio riguardare compresi nel sindacato giurisdizio­nale demandato all'Alta Corte anche gli stati di previsione dell'en­trata e della spesa, in quanto la legge del bilancio la norma annual­mente dettata dal potere legislativo allo esecutivo per ci che riguarda le riscossioni e le spese. N manca l'interesse ad agire da parte dello Stato, in quanto, se, pure dal provvedimento in esame non sia per es­sere direttamente toccata la sua sfera economica, ha lo Stato interesse a non vedere pregiudicata preventivamente l'interpretazione dei suoi obblighi nei confronti della Regione.

Ritenuto, per quanto riguarda il merito, che fra le competenze di un esercizio finanziario rientra, come entrata, « ci che si crede potran­no produrre durante l'esercizio finanziario i diversi cespiti di entrata stabiliti da legge e quelli eventuali che sono prevedibili, secondo si

esprime il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit generale dello Stato, R. D. 23 maggio 1924, n. 827, all'articolo 127, e che quindi pu il cespite in questione essere iscritto al bi­lancio dell'entrata della Regione essendo che l'assegnazione di un con­tributo dello Stato alla Regione a titolo di solidariet nazionale pre­veduta da una legge costituzionale, qual appunto lo Statuto della Regione Siciliana, sotto forma di versamenti annuali il cui ammon­tare, se pur non ancora determinato, da determinarsi con un crite­rio prestabilito, essendo «dati pel computo iniziale l'ammontare del reddito di lavoro della Regione e la media nazionale del reddito stesso, dati i quali sono da aversi presenti, altres, in caso di variazioni del rapporto, nelle revisioni quinquennali della misura del contributo;

che la determinazione unilaterale della somma di lire trenta mi­liardi, preveduta dal Governo regionale e approvata dall'Assemblea ai fini dello stanziamento in conto, non vincolante per lo Stato, n sem­bra appropriato il criterio di calcolo ch' enunciato nel disegno di legge presentato all'Assemblea il 13 giugno 1949 contenente gli stati di previsione per l'anno finanziario 1949-50, sia a pag. XII, sia nella nota a del cap. 154 dell'entrata, essersi cio determinata l'entrata in via presuntiva in relazione ad analoga assegnazione fatta dallo Stato, di cui all'art. 7 del disegno di legge annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1949-1950, poich del tutto diversa la situazione che deriva dall'art. 12 del rispettivo Statuto nei riguardi della Regione Valdostana, a favore della quale quello stanziamento disposto;

che non sembra, d'altro canto, potersi dubitare della sussistenza del debito in relazione al criterio della sua assunzione da parte dello Stato, in quanto un'inferiorit del reddito di lavoro in Sicilia rispetto alla media nazionale - (ch' altres il termine di riferimento per la determinazione concreta del debito) - non solo desumibile da inda­gini di statistica economica alle quali si richiama la Regione, ma confermata dallo Stato nelle occasioni in cui ha fatto stanziamento a favore della Sicilia, da computarsi sul contributo di solidariet nazionale «in sede di determinazione del contributo stesso: cos nel de­creto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 per l'esecuzione di opere pub­bliche di miglioramento fondiario (art. 145) e nella legge 29 dicembre 1948, n. 1522, per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pa­gamento non differito (art. 5): precedenti i quali valgano a segnare ulteriormente la differenza tra la norma dell'art. 38 dello Statuto che prevede il versamento alla Regione Siciliana a titolo di solidariet d'un contributo a carattere perequativo e la norma, invocata dal Com­missario dello Stato, dell'art. 119, comma 3 della Costituzione della Repubblica, la quale prevede un contributo di valorizzazione, non meglio determinato o determinabile, a favore di regioni del Mezzo­giorno e delle isole.

Ritenuto che, mentre l'illegittimit costituzionale esclusa nella iscrizione in bilancio di una somma in conto del contributo di soli­dariet nazionale, altra ragione di illegittimit non pu ravvisarsi nella previsione della spesa (cap. 562) per somma corrispondente, senza che sia stato predisposto un piano economico, cos come sarebbe prescritto dall'art. 38 dello Statuto. L'impostazione nella previsione della spesa reca: « Fondo da ripartire per la esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 38 dello Statuto... e in particolare di lavori connessi alla at­tuazione della riforma agraria, e integrazione delle spese cui a tal fine provvede direttamente lo Stato , n maggiore specificazione era da richiedere, di fronte ad uno stanziamento, all'entrata puramente even­tuale; mentre lo Statuto regionale   prevede il «piano economico sol­tanto ai fini dell'impiego della somma e determina la destinazione del fondo all'«esecuzione di lavori pubblici, destinazione che rispet­tata nello stato di previsione della spesa e che neppure esclude, nella generica sua formulazione, le opportune intese con l'amministrazione dello Stato anche pel coordinamento coi programmi da attuare nel restante territorio dello Stato.

Ritenuto che l'impugnativa parimenti infondata per quanto concerne la dedotta violazione della disposizione dell'art. 81, comma 3 e dell'art. 81, comma 4 della Costituzione nazionale, in quanto la previsione delle spese, contenuta nel cap. 562 del bilancio regionale, trova il suo riscontro nel disposto dell'art.38 dello Statuto siciliano (lavori pubblici) e la indicazione dei mezzi per sopperirvi, cio il ver­samento da parte dello Stato in conto del contributo di solidariet

nazionale, parimenti contenuta in quella disposizione dello Statuto.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte dichiara ammissibile il ricorso del Commissario del­lo Stato e respinge la dedotta illegittimit costituzionale della iscrizio­ne negli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenute nel bi­lancio regionale approvato con legge dell'Assemblea 30 dicembre 1949, di un acconto sul fondo di solidariet nazionale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, iscrizione non vincolante nei confronti dello Stato.